Generazione Europa – Come funziona l’Unione Europea?
di Edoardo Anziano, Alice Peconi, articolisti dell’Agenzia di Stampa Giovanile
Le elezioni per il parlamento europeo del 2019 si avvicinano e la propaganda politica sembra già iniziata da un po’. Ma nel farci un’idea di quelle che potrebbero essere le nuove formazioni politiche che più possono rappresentarci, qualcuno ci ha mai spiegato bene cosa esattamente stiamo andando a votare? Cos’è il Parlamento Europeo e soprattutto, con quale altre istituzioni europee collabora e si coordina? Da qui vorremmo partire, per cercare di fare un po’ di chiarezza – a grandi linee – sulle principali istituzioni dell’UE. Ci concentriamo qui su quelle tre istituzioni che, insieme, costituiscono il motore dell’iter legislativo europeo e di un’altra istituzione fondamentale, che pur rimanendo esterno al processo di produzione ed esecuzione della legislazione, è essenziale nel definire l’indirizzo politico europeo.
Il Consiglio Europeo è una delle istituzioni più giovani dell’Unione Europea, da non confondere con il Consiglio dell’Unione Europea. Attivo fin dal 1961 come momento d’incontro informale tra i capi di stato o di governo della Comunità europea. Solo dopo il vertice di Parigi del 1974 stabilisce una periodicità delle assemblee e nel 1992, col Trattato di Maastricht, acquista valore formale come organo europeo. Dal 2009, anno del Trattato di Lisbona, il presidente viene eletto tra i membri dello stesso Consiglio Europeo tramite maggioranza qualificata, il mandato ha una durata di due anni e mezzo ed è rinnovabile una sola volta. Prima di questa data la presidenza del consiglio avveniva tramite rotazione semestrale. Al consiglio europeo non viene riconosciuto nessuno dei tre poteri sovrani, non ha infatti ruolo legislativo né esecutivo né giudiziario. Esercita però , di fatto, una forte influenza politica sulle altre istituzioni europee essendo l’organo assembleistico dei vari capi di stato. Proprio per la forte influenza esercitata dai leader nazionali, esso è spesso soggetto a critiche soprattutto da chi vede in questo un ostacolo all’interno di un processo decisionale comune. Il Consiglio Europeo definisce di fatto l’agenda politica dell’Unione Europea, ossia, le questioni fondamentali e le azioni che dovranno impegnare le altre istituzioni europee riordinandole all’interno di un documento che si può trovare online. Ma soprattutto, è proprio dal Consiglio europeo che partono le nomine per le altre due maggiori istituzioni dell’Unione, quella della Banca Centrale Europea e quella della Commissione. Entrambi i presidenti attuali delle suddette istituzioni infatti, (Draghi e Junker) sono stati proposti dal Consiglio.
L’unica istituzione che può interferire nella nomina del presidente della Commissione è il Parlamento Europeo, del quale è indispensabile l’approvazione perché la carica venga riconosciuta. Il Parlamento Europeo è una delle istituzioni centrali coinvolte nel processo legislativo dell’Unione Europea. È infatti al Parlamento, insieme al Consiglio dell’Unione Europea, che spetta il compito di adottare la legislazione sulla base delle proposte della Commissione. Ha inoltre il compito di supervisionare il comportamento delle altre istituzioni e degli stati membri, essendo garante di un’Europa democratica. Proprio a questo suo fondamentale ruolo, va ricondotta non solo la sua presenza nell’elezione del Presidente della Commissione, ma anche in quella della Commissione in quanto organo, e la possibilità di votare una mozione di cesura, obbligando la stessa a dimettersi. È importante che abbia la possibilità di intervenire perché altrimenti la scelta del presidente della Commissione e i suoi membri sarebbero affidati unicamente al Consiglio Europeo e al processo decisionale interno alla Commissione stessa, entrambe istituzioni non elette direttamente dai cittadini europei. Il Parlamento Europeo è infatti l’unico organo dell’UE i cui rappresentanti sono eletti direttamente dalla popolazione degli stati membri, ed è per questo che può essere visto come lo spazio in cui l’esercizio della democrazia ritrova un riscontro più reale.
L’altra istituzione che, insieme al Parlamento Europeo è coinvolta nel processo legislativo dell’Unione Europea e che, assieme ad esso, si occupa di negoziare ed adottare le proposte della Commissione, è il Consiglio dell’Unione Europea. Diversamente dal Parlamento, i suoi membri non sono eletti dai cittadini e nemmeno da altre istituzioni ma sono impersonati direttamente dai Ministri dei singoli stati, e fanno quindi parte dei partiti che sono rispettivamente al governo dei vari paesi. Carattere esclusivo del Consiglio dell’Unione Europea è il non possedere un tavolo e dei membri permanenti. È previsto infatti che il consiglio si articoli in dieci diverse configurazioni, che vedono all’interno di esse i ministri competenti rispetto a quello che è il tema discusso. Poniamo ad esempio che argomento specifico della riunione sia quello dell’ambiente, ad essa parteciperanno i rispettivi ministri dell’ambiente degli stati membri. Le riunioni sono coordinate dal ministro appartenente al paese che al momento detiene la carica di presidenza. La presidenza è esercitata a turno dagli stati membri e ha durata semestrale, al momento è affidata alla Romania.
Se, come abbiamo visto, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione Europea hanno il compito di adottare ed eventualmente negoziare la legislazione, la possibilità di proporre nuove leggi è competenza esclusiva della Commissione Europea. Istituita nel 1958, è stata pensata come l’istituzione che più di tutte tenesse conto degli interessi dell’Unione in quanto organizzazione sovranazionale. Per questo collabora con la Corte di Giustizia nell’assicurarsi che il diritto UE, stabilito dai trattati, venga rispettato nei Paesi membri e con la Corte dei Conti nell’assicurare il corretto utilizzo dei fondi europei. Come già visto, il presidente della Commissione – al momento l’ex ministro del Lussemburgo ed ex coordinatore dell’eurogruppo Jean Claude Junker – è nominato dal Consiglio Europeo ma deve avere il sostegno assoluto del Parlamento. Sarà poi il presidente della Commissione a nominare i restanti ventisette commissari che compongono il collegio che deve avere l’approvazione prima dai leader nazionali che siedono al Consiglio Europeo e , successivamente, dal Parlamento. Il mandato della Commissione è valido per cinque anni e, quello attuale scadrà il 31 Ottobre 2019, qualche mese dopo le prossime elezioni del Parlamento.
Ma, in che modo vengono adottate le decisioni a livello europeo? L’Unione Europea – come compare sul sito dell’Europarlamento – dispone di un proprio potere legislativo, esecutivo, giudiziario ed economico (Banca Centrale). Nell’espletamento di questi poteri gli organi principali sono coadiuvati da varie istituzioni, sorte con l’evolversi della giurisdizione europea. Nel corso di questo processo le competenze dell’Unione sono mutate, insieme alle procedure decisionali seguite da Parlamento e Consiglio per legiferare. Inoltre l’Unione è dotata di un proprio bilancio, in merito al quale, dal 2009 (trattato di Lisbona) il Parlamento e il Consiglio decidono su un piano di parità.
In che modo viene però preparata la legislazione dell’UE? Questa ruota intorno agli Stati membri, quei 28 paesi che hanno aderito all’Unione. Gli stati membri, troviamo scritto nella pubblicazione “Le politiche dell’unione europea” a cura della Direzione Generale della Comunicazione UE, «pur conservando la propria natura di nazioni indipendenti e sovrane, hanno unito le loro sovranità». Nella pratica, ciò significa che gli Stati membri delegano alcuni propri poteri a istituzioni comuni, definite nei loro ruoli dagli stessi membri per deliberare democraticamente in merito a questioni di specifico interesse per l’Unione.
Cosa significa parlare di “Unione” europea? L’UE è un’unione di diritto: ogni atto è basato su trattati, approvati con criteri volontari e democratici da tutti gli Stati membri. I trattati, dopo essere stati negoziati e concordati a livello europeo, sono successivamente ratificati, dai parlamenti nazionali o tramite referendum. Una volta entrati in vigore, essi stabiliscono gli obiettivi, le norme cui devono attenersi le istituzioni, le modalità decisionali e le relazioni l’UE – Stati membri. Modifiche ai trattati si hanno in caso di ingresso di nuovi membri o periodicamente, per attribuire nuove competenze all’Unione.
Le procedure decisionali interne all’Ue sono complesse, ma è possibile farsi un’idea di cosa richiede un iter legislativo ordinario: tutto parte da una proposta di legge della Commissione. A questa seguono i pareri dei parlamenti nazionali oppure, se richiesti, del Comitato economico, sociale o delle regioni, in base ai quali la Commissione può modificare la sua proposta. Viene effettuata una prima lettura da parte del Parlamento (con proposta di emendamenti) e da parte del Consiglio. Se questo approva la posizione del Parlamento, allora l’atto è adottato. In caso contrario si procede con una seconda lettura da parte di tutti i principali organi e, qualora permangano posizioni contrastanti, viene convocato un comitato di conciliazione, per una definitiva delibera sull’attuazione della proposta.