La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è stata inserita nella Costituzione Italiana: che cosa cambierà?

L’ambiente è entrato nella Costituzione

Dopo un percorso lungo decenni e segnali provenienti da diversi soggetti, l’ambiente e la sua tutela sono entrate a far parte della Costituzione Italiana. Si tratta di una svolta epocale che porta con sé, oltre all’entusiasmo, conseguenze e riflessioni da non trascurare.

di Ilaria Bionda, articolista di Agenzia di Stampa Giovanile

L’8 febbraio 2022 è stata e sarà una giornata da ricordare, la data di una svolta epocale: la tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali è entrata a far parte della Costituzione Italiana.

Sono stati 468 i voti favorevoli alla Camera, dopo la già avvenuta approvazione da parte del Senato nel novembre 2021; il consenso, raggiunto con la maggioranza dei due terzi, rende la modifica costituzionale immediatamente applicabile, senza il passaggio tramite referendum. Questo ci fa comprendere come l’iter completo sia stato rapido, un fatto raro e sicuramente un buon segnale sull’importanza conferita al tema da parte dei parlamentari.

I PUNTI CRUCIALI

Nel dettaglio, a essere modificati sono gli articoli 9 e 41. L’articolo 9* fa parte della prima sezione della Costituzione – ossia quella contenente i principi fondamentali del nostro Paese – e risulta quindi importante che la tutela dell’ambiente venga inserita proprio qui. Essa viene aggiunta a quella già espressa del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e questo si tratta di un enorme – e simbolico – passo avanti. In precedenza, infatti, l’ambiente era compreso all’interno del “paesaggio” ed era considerato, in questo modo, un bene non autonomo, bensì esistente tramite una visione antropica. Era centrale il ruolo umano, esisteva un legame al vincolo paesaggistico e alla bellezza naturale, spiccava dunque in primis il senso estetico e non altri motivi di importanza. Inserito con il nome proprio, invece, l’ambiente assume la propria autonomia, non è più considerato come habitat umano, gli essere viventi non sono più strumenti o risorse dell’umanità, al contrario sono tutelati in quanto tali, con propria dignità.

Visione più equa, questa, che legittima ancora maggiormente l’attenzione e la cura nei confronti del mondo naturale.
L’articolo 41** concerne, invece, l’iniziativa economica privata, alla quale vengono posti i limiti di danno a salute e ambiente, oltre ai già presenti sicurezza, libertà e dignità umana. In questo modo, l’ambiente viene compreso tra i valori fondamentali di cui – soprattutto nel recente periodo – non è raro sentire dibattere. In secondo luogo, la modifica aggiunge la possibilità di indirizzare l’iniziativa economica – sia pubblica sia privata – a fini ambientali, oltre che a quelli sociali, sottolineando così ulteriormente la centralità delle questioni green.

IL LUNGO – E ALTRUI – PERCORSO

Quest’importante modifica costituzionale è frutto di un lungo cammino iniziato negli anni ’50, con l’emergere, in Italia, delle prime istanze ambientaliste e progredito nel tempo come crescente attenzione sociale che richiedeva una definitiva risposta istituzionale.

In aggiunta, a partire dagli anni ’80, anche la giurisprudenza si è collocata in questo orientamento, con numerose sentenze concernenti la tutela ambientale. Nel 1985, in particolare, l’ambiente viene considerato per la prima volta come bene giuridico autonomo, in contrasto con la precedente visione puramente estetica, antropocentrica e utilitaristica.

In un ordinamento come quello italiano – definito di civil law – le sentenze, tuttavia, non sono vincolanti – come invece accade negli ordinamenti di common law – e, di conseguenza, una risposta istituzionale era sempre più necessaria. In ultimo, un già largamente avviato trend internazionale poneva l’Italia come fanalino di coda tra gli Stati europei, nonché a livello globale, nell’inserimento dell’ambiente e della sua tutela nella Legge Fondamentale.

Nelle Costituzioni dei Paesi esteri si alternano la centralità dell’azione statale e quella del cittadino. Per citare qualche esempio, in Bulgaria, emerge la responsabilità dello Stato a garanzia della protezione dell’ambiente, del mantenimento della biodiversità e dell’uso “razionale” delle risorse naturali; anche in Grecia al centro si pone lo Stato, il quale è tenuto a prendere tutte le misure necessarie alla conservazione dell’ambiente.

In Estonia si fa invece maggiore leva sul cittadino, il quale ha il dovere di preservare l’ambiente umano e naturale e di compensare gli eventuali danni causati; anche in Finlandia al centro vengono posti i singoli, ognuno con il diritto a un ambiente salubre e con la responsabilità sul mondo naturale. Di particolare nota è la Francia che ha aggiunto, come allegato della propria Costituzione, la Carta dell’ambiente: in dieci articoli sono espressi tutti i doveri del cittadino, con premesso il diritto a vivere in un ambiente sano ed equilibrato. Di rilievo anche la Germania, la quale tutela l’ambiente “in responsabilità verso le future generazioni”.

L’ultimo aspetto risulta particolarmente interessante, poiché è stato inserito anche nella modifica italiana della Costituzione – sempre nell’articolo 9 – con l’enunciazione “anche nell’interesse delle future generazioni”. Grazie a questa nozione, ci si indirizza a uno dei principi fondamentali dello sviluppo sostenibile, ossia quello di equità e solidarietà intergenerazionale, fondamentale per il futuro del nostro Pianeta.

Nonostante il “ritardo”, con questa modifica, comprendente concettualmente sia la parte di diritto e dovere nei confronti dell’ambiente, sia le future generazioni, la legge italiana è diventata una delle più complete, innovative e intransigenti nel rispetto degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

QUALI SONO LE CONSEGUENZE?

Grazie a questo intervento costituzionale, le leggi e le azioni a danno dell’ambiente saranno d’ora in poi definite illegittime e incostituzionali, oltre che giudicate più aspramente. Anche se non retroattiva, tale variazione porterà dei benefici a diverse istanze attuali, tra cui – per citare alcuni esempi – i vari processi in corso relativi all’Ilva di Taranto e il crescente dibattito sulla caccia.

Inoltre, emergeranno anche delle nuove ed istanze, prima tra tutti quella dei rifugiati climatici: con la tutela dell’ambiente come principio fondamentale, sarà infatti più facilmente riconosciuta la legittimità di richieste d’asilo per motivi ambientali.

In sintesi, comprendendo i temi più diversi, dagli animali all’inquinamento atmosferico, dall’immigrazione all’economia, tale modifica ha un ampio raggio d’azione che non può che corrispondere alla grandissima importanza dell’ambiente nella nostra vita.

D’ora in poi l’ambiente dovrà categoricamente essere uno dei filtri attraverso il quale prendere le decisioni importanti, un principio chiave con il quale confrontarsi ogni volta che ci si trova di fronte a una scelta, istituzionale e non solo. Questa modifica della Costituzione risulta fondamentale nel porre i presupposti di intervento per adeguare gli strumenti normativi alla tutela della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali; deve dunque trattarsi di un punto di partenza per scelte e azioni concrete, non solo un punto di arrivo, seppur di un ostacolato percorso; deve essere intesa come sfida e responsabilità da parte di tutti.

Per questi motivi sarebbe opportuno e importante, al di là dell’entusiasmo e della buona notizia, riflettere su due punti fondamentali. In primis sul perché non ci sia stata – seppur per poco, sono stati sei gli astenuti e uno il voto contrario – l’unanimità di voto su un tema che dovrebbe essere centrale per ognuno di noi, al di là dell’orientamento politico; in secondo luogo, sul perché tale notizia non sia stata oggetto di particolare enfasi da parte dei media, i quali hanno relegato questa svolta epocale come di secondaria importanza.

*https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/principi-fondamentali/articolo-9

**https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-i/titolo-iii/articolo-41